Vi sono casi in cui sebbene si configurano tutti gli elementi tipici della diffamazione o dell’ingiurie queste ultime possono essere “giustificate”.

Nel nostro ordinamento penale le cause di giustificazione, o determinate condotte descritte ad hoc a seconda dei casi e dei reati, sono situazioni in cui un fatto, che altrimenti costituirebbe illecito penale, è accettato dall’ordinamento e quindi non viene perseguito.

Nel caso specifico della diffamazione, anche on line, un commento offensivo o diffamatorio può essere ritenuto dall’ordinamento come “giustificato” se lo stesso viene determinato da uno stato d’ira causato dall’altra parte.

Tale situazione viene definita appunto come provocazione, ovverosia quando un soggetto risponde con toni aspri e duri poiché aizzato dai precedenti post o commenti dell’utente che successivamente si è visto diffamare o ingiuriare.
Di fatti in caso di diffamazione un’apposito articolo del codice penale, il 599, stabilisce “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 (diffamazione) nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso!”.

Il ragionamento che sta dietro questa scelta legislativa si basa sull’idea che la condotta illecita è stata una mera reazione ad un precedente comportamento dello stesso soggetto leso responsabile del successivo reato.

Ovviamente la reazione dev’essere giustificata e proporzionata alla provocazione e non può essere un mero pretesto per poter liberamente vessare chiunque, dunque sarà compito del giudice valutare in concreto, a seconda del caso, se la diffamazione sia avvenuta come conseguenza di una provocazione e le motivazioni che ne hanno giustificato l’esplosione rabbiosa.

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