Quali sono i criteri che si applicano per definire la cifra giusta da corrispondere ad un soggetto vittima di danno da diffamazione?

Tra i rimedi previsti dal danno da diffamazione vi è il risarcimento economico per ripagare la lesione del proprio onore e della propria immagine, ma come viene calcolato?

Il danno patito viene valutato in via equitativa, ovverosia definito in maniera equa dal magistrato tenendo conto del suo giudizio in relazione al caso concreto, anche sulla base di nozioni di comune esperienza.

La giurisprudenza ha stabilito dei criteri che devono tenere conto del caso concreto quali la gravità della diffamazione, l’estensione dell’illecito a seconda del mezzo usato e del suo bacino d’utenza effettivo e l’intensità dell’elemento psicologico.

Inoltre l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano dal 2018 ha inserito, nella tabella di liquidazione dei danni da responsabilità extracontrattuale, una disamina sui “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”, per individuare criteri omogenei per liquidazione del danno da diffamazione in base a determinati parametri, proponendo cinque tipologie di gravità da diffamazione.

Dunque vengono prese in considerazione la notorietà del diffamante, l’eco che tale diffamazione provoca e se ha risonanza mediatica oltre che la diffusione dell’azione, un eventuale riparazione oltre agli effetti che tale condotta può avere sul soggetto diffamato.

Ecco qui elencati i gradi con le relative scale di livello:

1) diffamazioni di tenue gravità, connotate dalla ricorrenza dei seguenti parametri:
a) assente o limitata notorietà del diffamante
b) tenuità dell’offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento
c) minima o limitata diffusione del mezzo diffamatorio
d) minimo o limitato spazio riservato alla notizia diffamatoria
e) assenza di risonanza mediatica
f) scarsa intensità dell’elemento soggettivo
g) intervento riparatorio / rettifica del diffamante
Per questa tipologia l’Osservatorio propone una condanna, in via equitativa, ad un importo risarcitorio ricompreso tra € 1.000,00 ed € 10.000,00.

2) diffamazioni di modesta gravità, connotate dalla ricorrenza dei seguenti parametri:
a) modesta notorietà del diffamante
b) limitata diffusione del mezzo diffamatorio (un solo episodio diffamatorio avente diffusione circoscritta)
c) modesto spazio riservato alla notizia diffamatoria
d) modesta risonanza mediatica
e) modesta intensità dell’elemento soggettivo
Per questa tipologia l’Osservatorio propone una condanna, in via equitativa, ad un importo risarcitorio ricompreso tra € 11.000,00 ed € 20.000,00.

3) diffamazioni di media gravità, connotate dalla ricorrenza dei seguenti parametri:
a) media notorietà del diffamante
b) significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale
c) uno o più episodi diffamatori
d) media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell’ambiente locale di riferimento)
e) eventuale pregiudizio arrecato al diffamato sotto il profilo personale e/o professionale
f) natura eventuale del dolo
Per questa tipologia l’Osservatorio propone una condanna, in via equitativa, ad un importo risarcitorio ricompreso tra € 21.000,00 ed € 30.000,00.

4) diffamazioni di elevata gravità, connotate dalla ricorrenza dei seguenti parametri:
a) elevata notorietà del diffamante,
b) uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale)
c) rilevante gravità del discredito ed eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato
d) eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose
e) elevato pregiudizio arrecato al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale
f) risonanza mediatica della notizia diffamatoria
g) elevata intensità dell’elemento soggettivo
Per questa tipologia l’Osservatorio propone una condanna, in via equitativa, ad un importo risarcitorio ricompreso tra € 31.000,00 ed € 50.000,00.

5) diffamazioni di eccezionale gravità: sono quelle in cui le lesioni sono ancor più gravi e per le quali l’Osservatorio propone una condanna, in via equitativa, al pagamento di un importo risarcitorio superiore a € 50.000,00.